P. Q. M. Sentite le richieste delle parti che hanno concluso come da separato verbale; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, come introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui esclude che la pena detentiva della reclusione militare possa essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura o di assistenza, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 27, 29, 31 e 32 della Costituzione ritenendo tale questione rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata; Ordina la trasmissione degli atti dalla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone inoltre che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 18 febbraio 1991 Il presidente: FABRETTI Il magistrato estensore: BRUNELLI 91C0496