P. Q. M.
    Sentite le richieste  delle  parti  che  hanno  concluso  come  da
 separato verbale;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  di  ufficio  la  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, come introdotto
 dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in  cui
 esclude  che la pena detentiva della reclusione militare possa essere
 espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura  o
 di assistenza, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 27, 29, 31 e 32 della
 Costituzione ritenendo tale questione rilevante nel presente giudizio
 e non manifestamente infondata;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti dalla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso;
    Dispone  inoltre  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 18 febbraio 1991
                        Il presidente: FABRETTI
                                     Il magistrato estensore: BRUNELLI
 91C0496