PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  57  della  legge  20  maggio 1982, n. 270 (Revisione della
 disciplina  del  reclutamento  del  personale  docente  della  scuola
 materna,  elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli
 organici, adozione di misure  idonee  ad  evitare  la  formazione  di
 precariato  e  sistemazione  del  personale  precario  esistente),  e
 dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio  1988,  n.  140
 (Misure  urgenti  per  il  personale  della  scuola), convertito, con
 modificazioni,  in  legge  4  luglio  1988,  n.  246,  sollevata,  in
 relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
 regionale  del  Lazio, sezione staccata di Latina, con l'ordinanza di
 cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0504