PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), e dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0504