PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 36, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 11-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6; 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e delle "relative leggi di proroga", sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e in relazione all'art. 12, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0506