PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale degli artt. 36, ottavo comma,  del  d.P.R.  11  luglio
 1980,  n.  382;  11-ter  del  decreto-legge  6  giugno  1981, n. 283,
 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n.  432;  1
 della  legge  22 gennaio 1982, n. 6; 1 del decreto-legge 27 settembre
 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20  novembre
 1982,  n.  869,  e  delle  "relative leggi di proroga", sollevate, in
 riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e  in  relazione
 all'art.  12,  lettera  o),  della legge 21 febbraio 1980, n. 28, dal
 Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata
 in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0506