PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi), sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991. Il Presidente e redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0512