PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale,
 in riferimento agli artt. 3, primo  e  secondo  comma,  e  32,  primo
 comma,  della  Costituzione,  dell'art. 1, primo comma, della legge 9
 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni  per  l'assoggettamento  all'imposta
 sul  valore  aggiunto  con  aliquota  ridotta dei veicoli adattati ad
 invalidi), sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza  indicata
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
                 Il Presidente e redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0512