P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87,
 ritiene rilevante e non  manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli artt. 2, n. 31, legge 16 febbraio
 1987, n. 81; 195, n. 4 del c.p.p.; 500, n. 4 del  c.p.p.  e  512  del
 c.p.p.  con riferimento alla violazione degli articoli 3, 24, primo e
 secondo comma, 111 e 112  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
 vietano  l'esame  testimoniale  di  agenti  o  ufficiali  di  polizia
 giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni ricevute o verbalizzate
 ex  art.  357,  lett.  c) del c.p.p. anche qualora sia impossibile da
 parte  dell'autorita'  giudiziaria  l'esame   del   dichiarante   per
 sopravvenuta morte, infermita' o irreperibilita', nonche' nella parte
 in  cui  non  consentono l'acquisizione al fascicolo del dibattimento
 dei verbali di cui all'art. 357, lett. c) del c.p.p. neppure nei casi
 in cui non sia possibile l'esame  del  teste  assunto  dalla  polizia
 giudiziaria  per sopravvenuta morte, infermita' o irreperibilita' del
 teste medesimo, nonche' infine nella parte in cui non  consentono  la
 lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, con riferimento
 ai  verbali  ex  art.  357,  lettera  c), nei casi in cui non e' piu'
 possibile  la  ripetizione  dell'atto   per   fatti   o   circostanze
 imprevedibili;
    Manda  alla  cancelleria  la  notificazione  alla  Presidenza  del
 Consiglio e la comunicazione alle Presidenze del Senato e della  Cam-
 era dei deputati della presente ordinanza;
    Sospende il procedimento penale a carico di Lanternari Marco;
    Dispone  la  trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del
 procedimento e della presente ordinanza unitamente alla  prova  della
 avvenuta notificazione e comunicazioni sopra indicati.
    Cosi'  deciso  nella  camera di consiglio della III Sezione penale
 del Tribunale di Roma il 26 febbraio 1991.
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0526