P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, n. 31, legge 16 febbraio 1987, n. 81; 195, n. 4 del c.p.p.; 500, n. 4 del c.p.p. e 512 del c.p.p. con riferimento alla violazione degli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui vietano l'esame testimoniale di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni ricevute o verbalizzate ex art. 357, lett. c) del c.p.p. anche qualora sia impossibile da parte dell'autorita' giudiziaria l'esame del dichiarante per sopravvenuta morte, infermita' o irreperibilita', nonche' nella parte in cui non consentono l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali di cui all'art. 357, lett. c) del c.p.p. neppure nei casi in cui non sia possibile l'esame del teste assunto dalla polizia giudiziaria per sopravvenuta morte, infermita' o irreperibilita' del teste medesimo, nonche' infine nella parte in cui non consentono la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, con riferimento ai verbali ex art. 357, lettera c), nei casi in cui non e' piu' possibile la ripetizione dell'atto per fatti o circostanze imprevedibili; Manda alla cancelleria la notificazione alla Presidenza del Consiglio e la comunicazione alle Presidenze del Senato e della Cam- era dei deputati della presente ordinanza; Sospende il procedimento penale a carico di Lanternari Marco; Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza unitamente alla prova della avvenuta notificazione e comunicazioni sopra indicati. Cosi' deciso nella camera di consiglio della III Sezione penale del Tribunale di Roma il 26 febbraio 1991. Il presidente: (firma illeggibile) 91C0526