LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza; Rilevato che oggetto della controversia insorta tra le parti in causa e' la rideterminazione dell'indennita' annua da corrispondere ai proprietari dei terreni occupati per le finalita' di cui agli artt. 39 e segg. del r.d. n. 3267/1z923; Considerato che, in base a tale normativa (specificamente l'art. 50 del r.d. n. 3267), l'occupazione puo' protrarsi, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, per un periodo di tempo indeterminato e - comunque - notevolmente lungo e che viene ristorata con la corresponsione ai proprietari di "un'indennita' annua in somma fissa", calcolata sul "reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento"; Rilevato che, nel caso di specie, le occupazioni dei terreni si protraggono dai diciotto ai trentuno anni ed ai proprietari continua ad essere corrisposta l'indennita' annua determinata, sulla scorta dell'indicato criterio, all'inizio del rapporto; Ritenuto che una simile situazione, non essendo - alla luce della vigente legislazione - suscettibile di modifica, ha determinato, non fosse altro che per la rilevante svalutazione monetaria verificatasi, un notevole squilibrio tra le parti, fino al punto da svuotare totalmente di contenuto il diritto di proprieta', posto che gli appellati hanno perso concretamente il diritto di godimento degli immobili e tale loro sacrificio non risulta essere compensato da un adeguato indennizzo, la cui misura e' ferma all'epoca in cui hanno avuto inizio i singoli rapporti; Ritenuto che la disciplina legale dettata dall'art. 50 del r.d. n. 3267/1923, la quale ha determinato l'esposta situazione, urta contro l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto, prevedendo un'indennita' in misura fissa per l'occupazione dei terreni, finisce con l'ancorare tale indennizzo a un valore monetario che, con il passare degli anni e il modificarsi dell'assetto economico del paese, non ha piu' rispondenza con i valori attuali; Ritenuto, quindi, che la prospettata questione di costituzionalita' non e' manifestamente infondata e la sua soluzione non puo' non avere rilievo sulla decisione della presente controversia, che va pertanto sospesa;