P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara, d'ufficio, non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 50 del r.d. n. 3267/1923 nella
 parte in cui preveda la  corresponsione  di  un'indennita'  annua  in
 somma  fissa  per  l'occupazione di terreni da sottoporre a lavori di
 rinsaldamento e rimboschimento, per contrasto con l'art. 42,  secondo
 e terzo comma, della Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  vertente  tra  le parti in causa ed ordina
 trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la  decisione  in
 ordine alla suddetta questione;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare  la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti
 della Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;
    Ordina la notifica della presente ordinanza anche  alle  parti  in
 causa.
      Potenza, addi' 6 novembre 1990
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0527