P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50 del r.d. n. 3267/1923 nella parte in cui preveda la corresponsione di un'indennita' annua in somma fissa per l'occupazione di terreni da sottoporre a lavori di rinsaldamento e rimboschimento, per contrasto con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio vertente tra le parti in causa ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine alla suddetta questione; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica; Ordina la notifica della presente ordinanza anche alle parti in causa. Potenza, addi' 6 novembre 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 91C0527