PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta, per essere stata gia' dichiarata la illegittimita' costituzionale in parte qua della norma suddetta con sentenza n. 2 del 1991; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, sollevata dallo stesso giudice in relazione agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a colpa del soggetto agente. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0546