PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  233,  primo  comma, n. 1 del
 codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli  artt.
 27,  primo  e terzo comma, e 3 della Costituzione, dal Giudice per le
 indagini preliminari presso il Tribunale militare di  La  Spezia  con
 l'ordinanza in epigrafe, nella parte in cui non estende la disciplina
 ivi prevista alla mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza
 maggiore  della  cosa  sottratta, per essere stata gia' dichiarata la
 illegittimita' costituzionale in parte qua della norma  suddetta  con
 sentenza n. 2 del 1991;
     Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace,
 sollevata dallo stesso giudice in relazione agli artt.  27,  primo  e
 terzo  comma,  e 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende
 la disciplina ivi  prevista  alla  mancata  restituzione  della  cosa
 sottratta dovuta a colpa del soggetto agente.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0546