P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23  della
 legge   costituzionale   n.   87/1953   dichiara   rilevante   e  non
 manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3  e  97,  primo
 comma,    della    Costituzione,   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971,  n.  118,  ove
 non  prevede  la possibilita' di una valutazione e di un accertamento
 dello stato di inabilita' sulla base di elementi di  natura  storica,
 documentale  e  certificativa,  provati  e in controvertibili, per il
 caso in cui l'assicurato abbia inoltrato domanda di pensione, ma  non
 sia stato sottoposto ai prescritti accertamenti medici amministrativi
 in  un  termine  di  legge  congruamente fissato e tale da sanzionare
 l'inerzia o il disservizio della p.a.;
    Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende  il  processo  fino   alla   definizione   del   giudizio
 incidentale di legittimita' costituzionale cosi' promosso d'ufficio;
    Manda   alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza, di cui viene data lettura in udienza alle parti alle quali
 si ha pertanto cosi'  integralmente  notificata,  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e
 al Presidente della Camera dei deputati.
      Forli', addi' 12 marzo 1991
                           Il pretore: LEONI
                             Il collaboratore di cancelleria: AGOSTINI
 91C0555