P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge costituzionale n. 87/1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ove non prevede la possibilita' di una valutazione e di un accertamento dello stato di inabilita' sulla base di elementi di natura storica, documentale e certificativa, provati e in controvertibili, per il caso in cui l'assicurato abbia inoltrato domanda di pensione, ma non sia stato sottoposto ai prescritti accertamenti medici amministrativi in un termine di legge congruamente fissato e tale da sanzionare l'inerzia o il disservizio della p.a.; Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale cosi' promosso d'ufficio; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, di cui viene data lettura in udienza alle parti alle quali si ha pertanto cosi' integralmente notificata, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Forli', addi' 12 marzo 1991 Il pretore: LEONI Il collaboratore di cancelleria: AGOSTINI 91C0555