P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare previsto dall'art. 215 del c.p.m.p., quando questo si realizzi nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art. 314, secondo comma, del c.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione; Dispone la sopensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle Parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Padova, addi' 6 marzo 1991 Il presidente estensore: ROSIN 91C0559