P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990,
 n. 73 e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, nella parte  in  cui  non
 prevedono  l'applicazione  dell'amnistia  per  il delitto di peculato
 militare previsto  dall'art.  215  del  c.p.m.p.,  quando  questo  si
 realizzi  nella  forma  del peculato d'uso come configurato dall'art.
 314,  secondo  comma,  del  c.p.,  in  relazione  all'art.  3   della
 Costituzione;
    Dispone  la  sopensione  del  procedimento e la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle Parti  e  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti dei
 due rami del Parlamento.
      Padova, addi' 6 marzo 1991
                    Il presidente estensore: ROSIN

 91C0559