PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 4, lettera b),
 della legge 24 dicembre  1969,  n.  990  (Assicurazione  obbligatoria
 della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
 a  motore  e  dei  natanti), modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n.
 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in  cui
 esclude  dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per
 quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e  i
 discendenti  legittimi,  naturali  o  adottivi delle persone indicate
 alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti  e  affini
 fino  al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano
 a loro carico.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0562