ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e
 di Trento notificati il 26 gennaio 1991, depositati in cancelleria il
 1› febbraio successivo ed iscritti  ai  nn.  10  e  11  del  registro
 ricorsi  1991,  per  conflitto  di  attribuzione  sorto a seguito del
 decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 28 maggio 1990,
 n. 351, dal titolo: "Regolamento  per  l'innovazione  e  lo  sviluppo
 della meccanizzazione";
     Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
     Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
     Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio  per  le  Province  autonome  di
 Bolzano  e di Trento e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il
 Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,   la
 Provincia  autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione
 nei confronti dello Stato in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 6  e  7
 del  decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 28 maggio
 1990, n. 351, intitolato "Regolamento per l'innovazione e lo sviluppo
 della meccanizzazione", per lesione delle competenze  in  materia  di
 agricoltura   e  foreste  assegnate  in  via  esclusiva  alla  stessa
 Provincia dagli artt. 8, n. 21, e  16,  primo  comma,  dello  Statuto
 speciale   per   il   Trentino-Alto  Adige,  nonche'  per  violazione
 dell'autonomia finanziaria, garantita dal titolo sesto  dello  stesso
 Statuto.
     Nel  regolare  le procedure e le modalita' della ripartizione tra
 le regioni e le province autonome dello stanziamento di  58  miliardi
 di  lire,  deliberato dal C.I.P.E. in base all'art. 4, secondo comma,
 n.  2,  della  legge  8  novembre  1986,  n.  752  (ripartizione   da
 effettuarsi  con  separato  provvedimento  definito  d'intesa  con le
 regioni e le province medesime), gli artt. 2, 3, 4,  5,  6  e  7  del
 decreto  impugnato  detterebbero,  ad  avviso  della  ricorrente, una
 disciplina cosi' minuziosa circa l'entita' dei contributi  erogabili,
 le  attivita'  ammesse  a  contributo,  i  soggetti  beneficiari e le
 condizioni di  ammissione  al  finanziamento,  da  porsi  in  diretto
 contrasto  con  le  norme  statutarie sulle competenze provinciali in
 materia di agricoltura, secondo quanto precisato  dalla  sentenza  n.
 1145 del 1988 di questa Corte.
     In  secondo luogo, poiche' l'atto impugnato ha sicuramente natura
 regolamentare, sussisterebbe una lesione delle competenze provinciali
 per effetto dell'incidenza di norme di  regolamento  ministeriale  in
 una  materia assegnata in via esclusiva alla Provincia (materia sulla
 quale sono  gia'  intervenute  leggi  provinciali),  con  conseguente
 violazione  del  divieto posto dall'art. 17, primo comma, lettera b),
 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
     In terzo luogo,  l'atto  impugnato  sarebbe  privo  di  qualsiasi
 fondamento  legislativo,  dal  momento che nessuna disposizione della
 legge 8 novembre 1986, n. 752, contiene  l'attribuzione  al  Ministro
 dell'agricoltura   di  un  potere  regolamentare  in  relazione  alla
 disciplina di interventi come quelli previsti nel decreto che ha dato
 luogo all'attuale conflitto.
    Infine, pur considerando che per il proprio contenuto  (disciplina
 dettagliata,  e  non  criteri  e  direttive)  e  per la propria forma
 (decreto   ministeriale)   l'atto   impugnato   non   possa    essere
 correttamente  qualificato come atto di indirizzo e coordinamento, la
 ricorrente  rileva  che,  ove  la  predetta  natura  dovesse   essere
 riconosciuta  al  decreto  oggetto  di  questo giudizio, quest'ultimo
 dovrebbe  essere  ritenuto  illegittimo  e  lesivo  delle  competenze
 provinciali  in  conseguenza  del  mancato  rispetto dei principi che
 presiedono allo svolgimento della relativa funzione  tanto  sotto  il
 profilo della forma (natura ministeriale della deliberazione, lesione
 del  principio  di  legalita'  sostanziale),  quanto sotto quello del
 contenuto dispositivo (norme dettagliate e concrete).
    2. - Un conflitto di attribuzione identico  nei  termini  e  nelle
 argomentazioni  svolte  e'  stato sollevato, con ricorso regolarmente
 notificato e depositato, dalla Provincia autonoma di Trento.
    3. - In tutti e due i giudizi si e' costituita l'Avvocatura  dello
 Stato,  che,  pur  facendo  riserva  per lo svolgimento delle proprie
 difese, ha chiesto che i ricorsi  siano  dichiarati  inammissibili  o
 infondati.
    4. - In due distinte memorie dall'identico contenuto depositate in
 prossimita'  dell'udienza  l'Avvocatura dello Stato - premesso che il
 decreto  impugnato  costituisce  un  momento   attuativo,   ancorche'
 preceduto  dalla  deliberazione C.I.P.E. del 2 maggio 1989, dell'art.
 4, secondo comma,  lettera  c),  della  legge  n.  752  del  1986,  e
 considerato  che  quest'ultimo  ammette al finanziamento le azioni di
 "innovazione  e  sviluppo  della  meccanizzazione   agricola,   anche
 mediante  incentivi  per  la  sperimentazione  e  contributi  per  la
 sostituzione  di  macchine  agricole"  - osserva che l'atto impugnato
 contiene essenzialmente precisazioni di ordine tecnico  in  relazione
 ai  concetti di "innovazione", "sviluppo" e "sostituzione" allo scopo
 di conferire ad essi una  connotazione  unitaria  conformemente  alle
 finalita'   generali   preposte  agli  interventi  contemplati  nella
 predetta legge. Si tratterebbe, pertanto, di  norme  di  principio  -
 collegate  anche  ad  ulteriori  finalita', come quelle del risparmio
 energetico,   della   sicurezza   dei   mezzi,   della    diminuzione
 dell'inquinamento  atmosferico  e  acustico,  del  miglioramento  del
 confort e dell'ergonomia -, che, come tali, non sarebbero in grado di
 ledere le competenze statutariamente assegnate alle ricorrenti.
     Ne', sempre  ad  avviso  dell'Avvocatura  dello  Stato,  potrebbe
 ritenersi lesa l'autonomia finanziaria, poiche', escluso che l'art. 5
 della  legge  30 novembre 1989, n. 386, possa esser considerato norma
 di  rango  costituzionale,  non  si  vede  come  quest'ultimo   possa
 rappresentare un ostacolo a che "finalita' gia' contenute nella legge
 chiaramente  di  contenuto e di interesse unitario, non frazionabile,
 vengano specificate, anche  dal  punto  di  vista  tecnico,  mediante
 adozione di norme statali di principio, in esecuzione della legge".
    Infine,  dopo  aver  rilevato  che quello impugnato non puo' esser
 qualificato atto di indirizzo  e  coordinamento,  l'Avvocatura  dello
 Stato ritiene infondata la censura relativa alla mancanza di una base
 legislativa  per  il decreto contestato, considerato che esso sarebbe
 attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge n. 752  del  1986  e
 sempreche'  non  debba  essere  dichiarato  inammissibile  il  motivo
 relativo alla pretesa carenza di fondamento legislativo  del  decreto
 impugnato  a  causa  della  sua  insuscettibilita'  a  dar corpo a un
 conflitto di attribuzione.
                        Considerato in diritto
    1. - Le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno  presentato
 distinti  ricorsi  per  conflitto di attribuzione nei confronti dello
 Stato in relazione al decreto del Ministro dell'agricoltura  e  delle
 foreste   28   maggio  1990,  n.  351,  intitolato  "Regolamento  per
 l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione", adducendo che gli
 artt. 2, 3, 4, 5, 6 e  7  del  menzionato  decreto  ledono  tanto  le
 competenze di tipo esclusivo assegnate loro in materia di agricoltura
 e  foreste  dagli  artt.  8,  n. 21, e 16, primo comma, dello Statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670),
 quanto  l'autonomia  finanziaria  garantita  alle stesse Province dal
 titolo quinto del predetto Statuto.
    Poiche' i ricorsi proposti hanno  ad  oggetto  lo  stesso  atto  e
 concernono la contestazione dell'esercizio delle medesime competenze,
 i  relativi  giudizi  per  conflitto  di  attribuzione possono essere
 riuniti e decisi con un'unica sentenza.
    2.  -  Va   assolutamente   respinta   la   prospettazione   circa
 l'inammissibilita'  del  motivo  relativo  alla  pretesa  carenza  di
 fondamento legislativo del decreto impugnato sul presupposto  che  un
 vizio  del  genere  non  sia  deducibile  nella sede del conflitto di
 attribuzione fra Stato e regioni (o province autonome).
     E' orientamento da lunghissimo tempo seguito da questa  Corte,  e
 mai  smentito,  quello per il quale il conflitto di attribuzione puo'
 esser legittimamente sollevato, oltreche' per la rivendicazione della
 titolarita'  di  attribuzioni  costituzionalmente   conferite   (c.d.
 vindicatio potestatis), per la difesa di proprie competenze di natura
 costituzionale  che  si  suppongono  menomate  o  impedite in seguito
 all'esercizio illegittimo di poteri altrui (v. gia' sentt. nn. 66 del
 1964, 121 del 1966, 18 del 1970, nonche', fra le piu' recenti, sentt.
 nn. 129 del 1981, 327 e 512 del 1990,  51  del  1991).  Nelle  chiare
 parole  di  una lontana sentenza di questa Corte, la n. 110 del 1970,
 deve ricordarsi che "e' ormai consolidato,  nella  giurisprudenza  di
 questa  Corte,  il  criterio  per  cui  la  figura  dei  conflitti di
 attribuzione, sia tra lo Stato e le regioni sia tra  i  poteri  dello
 Stato,  non  si  restringe  alla  sola ipotesi di contestazione circa
 l'appartenenza  del  medesimo  potere  che  ciascuno   dei   soggetti
 contendenti  rivendichi  per  se',  ma  si estende a comprendere ogni
 ipotesi  in  cui  dall'illegittimo  esercizio  di  un  potere  altrui
 consegue    la    menomazione    di   una   sfera   di   attribuzioni
 costituzionalmente assegnate all'altro soggetto".  Sicche'  non  puo'
 minimamente  dubitarsi che un decreto ministeriale ritenuto lesivo di
 competenze legislative e amministrative costituzionalmente attribuite
 alle Province autonome di Trento e di Bolzano possa essere da  queste
 legittimamente impugnato in sede di conflitto di attribuzione a causa
 dell'asserita mancanza di una (idonea) base legislativa del potere di
 cui quell'atto e' esercizio.
    3.   -  I  ricorsi  introduttivi  dei  giudizi  per  conflitto  di
 attribuzione in esame meritano l'accoglimento.
     Anche alla luce della sentenza n. 1145 del 1988 di questa  Corte,
 non vi puo' essere alcun dubbio - tanto che non e' contestato neppure
 dalla   difesa   dello   Stato   -   che   il  decreto  del  Ministro
 dell'agricoltura e delle foreste  n.  351  del  1990  disciplina  una
 materia  che  gli  artt. 8, n. 21, e 16 dello Statuto speciale per il
 Trentino-Alto Adige (e le relative  norme  di  attuazione)  assegnano
 alla  competenza  esclusiva  delle  Province autonome di Bolzano e di
 Trento.  Tale  decreto,  infatti,  mentre  all'art.  1  si  limita  a
 prevedere,  in  diretta  attuazione  della delibera C.I.P.E. 2 maggio
 1989, che il contributo ivi indicato  -  destinato  al  finanziamento
 delle  c.d.  azioni  orizzontali  di  cui  all'art. 4, secondo comma,
 lettera c), della legge 8 novembre 1986, n.  752  (Legge  pluriennale
 per  l'attuazione  di interventi programmati in agricoltura) - verra'
 ripartito  tra  le  regioni  e  le  province  autonome  con  separato
 provvedimento   definito  d'intesa  con  le  stesse,  negli  articoli
 successivi, invece, disciplina le concrete  modalita'  di  erogazione
 del  predetto  contributo.  Piu'  in  particolare,  l'atto impugnato,
 all'art. 2, identifica negli imprenditori agricoli e  "nelle  imprese
 (agricole)  che  lavorano  per  conto  terzi"  i soggetti ai quali le
 regioni e le province autonome possono erogare i predetti contributi;
 all'art. 3 individua le macchine  e  le  attrezzature  per  le  quali
 possono  essere dati i contributi; all'art. 4 stabilisce i limiti del
 contributo da concedere per  ogni  tipo  di  operazione;  all'art.  5
 dispone  i termini massimi della quota di contributo che le regioni e
 le  province  autonome   possono   destinare   agli   interventi   di
 sostituzione delle macchine; all'art. 6 disciplina il procedimento di
 erogazione  del  contributo;  e,  infine,  all'art.  7 prevede regole
 particolari in relazione alle macchine di carattere dimostrativo.
    Come  e'  precisato  nel  titolo  dell'atto   impugnato,   laddove
 quest'ultimo  espressamente  si  autoqualifica  come "regolamento", e
 come  puo'  agevolmente  dedursi  tanto  dal  contenuto   dispositivo
 dell'atto  stesso,  consistente  in norme generali e astratte, quanto
 dal  procedimento  di formazione del medesimo, comprensivo del parere
 del Consiglio di Stato, il decreto del  Ministro  dell'agricoltura  e
 delle   foreste  oggetto  del  conflitto  di  attribuzione  in  esame
 dev'essere propriamente qualificato come un regolamento ministeriale.
 Piu'  precisamente,   secondo   quanto   e'   stato   precedentemente
 illustrato,  si  tratta  di  un  regolamento  ministeriale  posto  in
 attuazione della legge n.  752  del  1986  (art.  4,  secondo  comma,
 lettera  c)  e  vo'lto  a produrre norme dirette a fissare condizioni
 uniformi e modalita' di generale applicazione, relative a  interventi
 finanziari  programmati  nell'ambito  di  una materia, l'agricoltura,
 riservata alla competenza esclusiva delle Province autonome di Trento
 e di Bolzano.
    Si deve ritenere, pertanto, che l'atto  impugnato  sia  in  radice
 illegittimo  e lesivo delle attribuzioni costituzionalmente assegnate
 alle Province  ricorrenti,  poiche'  non  e'  ammissibile  che  norme
 dirette   a   limitare   l'esercizio  delle  competenze  regionali  o
 provinciali, tanto  piu'  se  di  carattere  esclusivo,  siano  poste
 attraverso  una  fonte  qualificabile  come regolamento ministeriale.
 Questo  e'  un  principio  che,  oltre  a   derivare   dalle   regole
 costituzionali  sull'ordine  delle  fonti normative, e' espressamente
 sancito dall'art. 17, primo comma, lettera b), e terzo  comma,  della
 legge   23  agosto  1988,  n.  400,  il  quale,  mentre  esclude  che
 regolamenti di attuazione e d'integrazione delle leggi e dei  decreti
 legislativi  recanti  norme  di  principio possano essere adottati in
 materie  riservate  alla  competenza   regionale   (o   provinciale),
 circoscrive  la potesta' regolamentare ministeriale alle sole materie
 di competenza del ministro o di autorita'  sottordinate  al  ministro
 stesso.
    Ne'  in  ipotesi  puo' invocarsi, come sostiene l'Avvocatura dello
 Stato, uno spostamento della riserva di  competenza  a  favore  dello
 Stato,  e  quindi  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in
 conseguenza della ricorrenza di un interesse nazionale, poiche',  pur
 a prescindere dal rilievo che non si tratta di interventi vo'lti alla
 "regolazione  del mercato" (v. sentt. nn. 304 e 433 del 1987, 994 del
 1988, 116 del 1991) ovvero dal fatto che nel caso non ricorre  alcuno
 dei  requisiti giustificativi per legittimamente invocare l'interesse
 nazionale (v., da ultimo, sentt. nn. 177, 217 e 472  del  1988),  non
 puo' esser trascurato l'assorbente argomento che comunque soltanto il
 legislatore  statale  puo'  individuare  e  definire cio' che rientra
 nell'interesse nazionale. E, se si guarda al regolamento impugnato in
 collegamento con la legge rispetto alla quale quell'atto si pone come
 attuazione  (legge  n.  752  del  1986),  non  si   rinviene   alcuna
 disposizione  di legge che possa fungere, non soltanto come copertura
 sostanziale  delle   norme   contestate,   ma   persino   come   base
 giustificativa del relativo potere ministeriale.
   Stando   alle   disposizioni   legislative   appena  citate,  anzi,
 l'attuazione in via normativa dell'art. 4, secondo comma, lettera  c)
 (finanziamento  delle  azioni  "orizzontali",  promosse  dal Ministro
 dell'agricoltura e delle foreste, relative a "innovazione e  sviluppo
 della  meccanizzazione  agricola,  anche  mediante  incentivi  per la
 sperimentazione  e  contributi  per  la  sostituzione   di   macchine
 agricole")   della   legge   n.   752   del  1986  deve  considerarsi
 essenzialmente esaurita, nei confronti delle regioni e delle province
 autonome,  dalla deliberazione C.I.P.E. 2 maggio 1989. Con tale atto,
 infatti, e' stato approvato il piano di riparto per l'anno  1989  dei
 fondi   tra   le   regioni,  le  province  autonome  e  il  Ministero
 dell'agricoltura e delle foreste ed e'  stato  lasciato  al  medesimo
 ministro  soltanto il diverso potere amministrativo di determinazione
 dei "meccanismi di priorita' (.. .. ..) per l'acquisto di nuove
  macchine  a  fronte  della  certificata   rottamazione   di   quelle
 caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica".
     Resta  assorbito  ogni  altro  profilo  di asserita lesione delle
 proprie competenze sollevato dalle Province ricorrenti.