PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
       a)  dichiara  la  manifesta inammissibilita' della questione di
 legittimita' costituzionale del combinato disposto degli  artt.  446,
 primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura
 penale,  in  riferimento  agli  artt.  76  e  25,  primo comma, della
 Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con  le  ordinanze  in
 epigrafe;
       b)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 563, quarto comma,  del  codice
 di  procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma,
 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le  medesime
 ordinanze.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0588