PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: a) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le medesime ordinanze. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0588