P. Q. M. Visti gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica e l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 137 del c.p.c., 78, n. 2, e 152 del c.p.p. di cui alle eccezioni di parte attrice; Sospende il presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti di causa alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, altresi', di comunicarla al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Torino, addi' 14 febbraio 1991 Il giudice conciliatore: (firma illeggibile) Il cancelliere: (firma illeggibile) 91C0594