P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  3  e  24  della Costituzione della Repubblica e
 l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta   non   manifestamente   infondata   la   questione    di
 costituzionalita'  del combinato disposto degli artt. 137 del c.p.c.,
 78, n. 2, e 152 del c.p.p. di cui alle eccezioni di parte attrice;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza  e  degli
 atti di causa alla Corte costituzionale;
    Ordina  alla  cancelleria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23
 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza
 di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  alle  parti  in
 causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e, altresi', di
 comunicarla al Presidente del Senato ed al  Presidente  della  Camera
 dei deputati.
      Torino, addi' 14 febbraio 1991
             Il giudice conciliatore: (firma illeggibile)
                                   Il cancelliere: (firma illeggibile)
 91C0594