P. Q. M.
    Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la
 decisione della questione di legittimita' costituzionale del  settimo
 comma  dell'art.  6  del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
 con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, laddove  non
 contempla   la   conservazione  dell'importo  erogato  alla  data  di
 cessazione del diritto alla integrazione anche per il caso di  doppia
 integrazione  al  minimo,  in  relazione  agli  artt.  3  e  38 della
 Costituzione;
    Trattasi di questione non manifestamente infondata e rilevante  ai
 fini del giudizio che viene sospeso;
    Manda   alla  cancelleria  per  la  comunicazione  della  presente
 ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai  Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Firenze, addi' 18 marzo 1991
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0597