P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' costituzionale del settimo comma dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, laddove non contempla la conservazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto alla integrazione anche per il caso di doppia integrazione al minimo, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione; Trattasi di questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio che viene sospeso; Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Firenze, addi' 18 marzo 1991 Il presidente: (firma illeggibile) 91C0597