P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 7 agosto 1982, n. 516, per violazioni dell'art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in cui eclude l'applicazione del principio di specialita' fra sanzioni penali e sanzioni amministrative, posto dall'art. 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; Ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della detta questione di legittimita' costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, a cura della cancelleria, al ricorrente e all'amministrazione finanziaria residente, parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri. Treviso, addi' 16 novembre 1990 Il presidente: (firma illeggibile) Il relatore: (firma illeggibile) 91C0598