P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta   non    manifestamente    infondata    l'eccezione    di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 7 agosto 1982,
 n.  516,  per violazioni dell'art. 3, primo comma, della Costituzione
 nella parte in cui eclude l'applicazione del principio di specialita'
 fra sanzioni penali e sanzioni  amministrative,  posto  dall'art.  9,
 primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
    Ritenuto    che    il   giudizio   non   possa   essere   definito
 indipendentemente  dalla  risoluzione  della   detta   questione   di
 legittimita' costituzionale;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
    Ordina che la presente ordinanza di trasmissione degli  atti  alla
 Corte  costituzionale  sia  notificata,  a cura della cancelleria, al
 ricorrente e  all'amministrazione  finanziaria  residente,  parti  in
 causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri.
      Treviso, addi' 16 novembre 1990
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                                      Il relatore: (firma illeggibile)
 91C0598