IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Provvedendo sulla originaria richiesta di archiviazione parziale presentata dal p.m. l'8 settembre 1990 ed a scioglimento della riserva posta all'udienza in camera di consiglio il 18 ottobre 1990; atteso che il g.i.p. non e' vincolato alla formula di archiviazione indicata dall'a.g.d. requirente, cosi' come il g.u.p. non e' vincolato alla specifica formula di non luogo a procedere richiesta dal p.m. appunto in sede di udienza preliminare, stante il criterio del favor rei e il principio dell'accertamento della varieta' materiale, prevalente su ogni altro riduttivo criterio anche in un processo ove piu' saliente e' l'attivita' probatoria svolta dalle parti; Premesso che l'art. 326 del nuovo c.p.p. individua la finalita' delle indagini preliminari nelle indagini svolte dal p.m. e dalla polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, indagini definite dalla norma "necessarie" e che non possono confondersi con la fase della istruttoria sommaria, finalita' in aderenza alla direttiva 37 della legge-delega e rappresentate in via esclusiva dalla necessita' di delibare la notizia criminis al fine di configurarla entro una precisa imputazione e di scegliere un certo tipo di domanda da proporre al giudice competente, limitata finalizzazione delle indagini preliminari, che emerge con evidenza dai lavori preparatori e che costituisce uno dei punti salienti della riforma legislativa; Premesso altresi' che, pur considerandosi congiuntamente l'attivita' del p.m. e della p.g., l'art. 326 tiene a precisare che le rispettive indagini, anche se svolte per indentica finalita', si esercitano comunque nell'ambito delle differenti attribuzioni e che la disp. di legge trova le necessarie specificazioni nell'art. 55 (relativo alla p.g.) e nell'art. 358 (attivita' del p.m., figura quest'ultima che ex art. 327 dirige le indagini e dispone direttamente della p.g. e che ex art. 358 non soltanto compie ogni attivita' necessaria ai fini del 323 ma svolge anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini preliminari) e trattasi di potere-dovere, non di mera facolta', stante la direttiva 37 della delega potere-dovere del p.m. di estensione delle proprie indagini a quanto possa formare oggetto di prova per l'accusa o la difesa, il tutto nel rispetto piu' assoluto dei principi del sistema accusatorio e del ruolo di "parte speciale" (in quanto pubblica) impersonata dal p.m., parte non vincolata alla pretesa punitiva da parte dello Stato ma autentico promotore del rispetto della normativa di legge (ritorna il discorso dell'accertamento della verita' materiale), atteso che la verifica della sussistenza o meno di tali fatti e' scuscettibile di assumere rilevanza proprio ai fini del decidere in ordine alla promozione o meno dell'azione penale; Ritenuto che la richiesta di archiviazione parziale, anche all'esito dell'audizione degli indagini-indiziati in camera di consiglio il 18 ottobre 1990, appare riduttiva in quanto, allo stato degli atti, stante l'attendibilita' delle dette dichiarazioni e la non attendibilita' delle presunte parti offese, neppure comparse, in relazione anche all'incensuratezza delle persone sottoposte alle indagini ed al tipo di professione esercitata dagli autori della denuncia, denuncia che, si intuisce dal contesto ambientale e dagli stessi fatti, tende a perpetuare gli effetti del proprio mercimonio in quella determinata zona, ben abitata, sotto gli occhi dei residenti ed in particolare dei minorenni che giuocano nei paraggi; Poiche' quindi l'archiviazione dovrebbe nella specie, sempre s'intende allo stato degli atti, essere globale, mentre il p.m. non solo la fonda su argomentazioni piu' riduttive (es.: amnistia causa di estinzione del reato ex art. 411 del nuovo c.p.p.) ma richiede la restituzione degli atti per l'ulteriore corso di giustizia; stante ormai, la non praticabilita', nel caso concreto, del supplemento di indagini preliminari da commissionare al p.m. ex art. 409, n. 4) stesso cod., essendosi le dette indagini orma esaurite; Ritenuto che, stante le premesse considerazioni, il detto criterio dell'accertamento della verita' materiale e quello parallelo del fa- vor rei non possessono non prevalere, anche nella fase delle indagini preliminari, in sede di controllo esercitato dal g.i.p. sulla ritualita' di dette indagini, se cioe' le stesse conducano o meno a risultati di giustizia; Poiche' nell'intero nuovo c.p.c. i termini "procedimento" e "processo" non sono mai adoperati come sinonimi, in quanto se, in linea di principio, il procedimento e' il genus ed il processo e' la specie (cioe' un procedimento di tipo particolare e piu' perfezionato, entrambe le categorie hanno autonomia logica e strutturale, riferendosi il procedimento (v. art. 121, "in goni stato e grado del procedimento") alla fase delle indagini preliminari (o fase dell'indagato-indiziato, cioe' persona sottoposta alle dette indagini) mentre il processo appartiene allafase in cui il p.m. ha esercitato l'azione penale o tramite la richiesta di rinvio a giudizio finalizzata all'udienza preliminare, o tramite la richiesta di applicazione della pena o tramite la richiesta di giudizio immediato; Posto altresi' che un tipico esempio del favor rei e' dovuto dall'art. 129 del nuovo c.p.p. secondo cui "in ogni stato e grado del processo" (non del procedimento) il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e', previsto dalla legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca una condizione di procedibilita', lo dichiara d'ufficio con sentenza. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che etc. .. .. ...; Poiche' tuttavia l'art. 129, che ricalca il tradizionale art. 152 abrogato del c.p.c., ne limita l'operativita' al vero e proprio processo e non anche all'intero procedimento, in quanto nella fase delle indagini preliminari le situazioni previste nell'art. 129 determinano l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408) oo per gli altri casi previsti (art. 411); Atteso tuttavia che tale parallelismo sembra trovare un limite nella lacunosita' dell'art. 409 laddove non contempla espressamente la possibilita' che il giudice per le indagini preliminari, a fronte di richiesta del p.m. di archiviazione parziale possa, estenderla nel senso globale, sembrando quindi la cit. norma al secondo comma riduttiva ed incostituzionale riguardo gli artt. 2 e 3 della Costituzione (con particolare riferimento alla globalita' dell'art. 129) e limitatrice della portata degli artt. 326 e 358 del nuovo c.p.p., nonche' rispetto all'art. 27, secondo comma, della Costituzione secondo cui "l'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva", principio che deve a maggior ragione valere, a livello anticipato, nella fase delle indagini preliminari ove non ci troviamo ancora di fronte ad un imputato, fase quindi, lo si ribadisce ancora una volta prodromica all'esercizio dell'azione penale e quindi ben computabile con i gia' piu' volte citati artt. 326 e 358 del nuovo c.p.p.; Stante quindi la rilevanza della questione, assumibile iussu iudicis senza impulso delle parti nel presente procedimento, e la sua non manifesta infondatezza;