P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzione 9 febbraio 1948, n. 1, 23, primo comma, lettere a ) e b), secondo, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale relativamente alla seguente questione di legittimita' costituzionale, sollevata d'ufficio iussu iudicis e' ritenuta non manifestamente infondata non potendo il presente giudizio-procedimento essere definito indipendentemente dalla risoluzione della detta questione, concernente, la lacunosita' dell'art. 409 n. 2) del nuovo c.p.p. in violazione degli artt. 2, 3, e 27, secondo comma, della Costituzione laddove non contempla esplicitamente l'ipotesi di dissenso da parte del giudice per le indagini preliminari nei confronti della richiesta di archiviazione parziale nella forma dell'archiviazione globale in omaggio al principio del favor rei e dell'accertamento della verita' materiale e stante la altrettanto incostituzionale disparita' di trattamento della concreta fattispecie rispetto all'art. 129 del nuovo c.p.p. e con riferimento agli artt. 326 e 358 stesso cod. con annessa sospensione del procedimento in corso; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa nella loro interezza (persone sottoposte alle indagini preliminari e loro difensori, persone offese dal reato) e al p.m. nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 2 novembre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO 91C0618