P. Q. M.
    Letti gli artt. 1 della legge costituzione 9 febbraio 1948, n.  1,
 23,  primo  comma,  lettere  a ) e b), secondo, terzo e quarto comma,
 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  l'immediata  trasmissione   degli   atti   del   presente
 procedimento  alla  Corte  costituzionale relativamente alla seguente
 questione di legittimita' costituzionale, sollevata  d'ufficio  iussu
 iudicis  e'  ritenuta  non  manifestamente  infondata  non potendo il
 presente  giudizio-procedimento  essere  definito   indipendentemente
 dalla  risoluzione della detta questione, concernente, la lacunosita'
 dell'art. 409 n. 2) del nuovo c.p.p. in violazione degli artt. 2,  3,
 e  27,  secondo  comma,  della  Costituzione  laddove  non  contempla
 esplicitamente l'ipotesi di dissenso da  parte  del  giudice  per  le
 indagini  preliminari  nei confronti della richiesta di archiviazione
 parziale  nella  forma  dell'archiviazione  globale  in  omaggio   al
 principio del favor rei e dell'accertamento della verita' materiale e
 stante  la  altrettanto  incostituzionale  disparita'  di trattamento
 della concreta fattispecie rispetto all'art. 129 del nuovo  c.p.p.  e
 con  riferimento  agli  artt.  326  e  358  stesso  cod.  con annessa
 sospensione del procedimento in corso;
    Manda alla cancelleria per la notifica  della  presente  ordinanza
 alle  parti  in  causa  nella loro interezza (persone sottoposte alle
 indagini preliminari e loro difensori, persone offese dal reato) e al
 p.m. nonche' alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e  per  la
 comunicazione della stessa anche alla Presidenza delle due Camere del
 Parlamento.
      Ancona, addi' 2 novembre 1990
           Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

 91C0618