P. Q. M.
    Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,  n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte
 costituzionale,  non  potendo  il  presente  giudizio essere definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma,
 del nuovo c.p.p., il primo nella  parte  in  cui  non  prevede  alcun
 specifico    meccanismo    procedurale    sostitutivo   dell'inerzia-
 inottemperanza globale e parziale del p.m.  a  fronte  dell'ordinanza
 del  g.i.p.  che  dispone  ex  art.  409,  n.  4,  ulteriori indagini
 preliminari e nella parte in cui non  sembra  evidenziare  la  natura
 agente ed imperativa, nei confronti dell'a.g. requirente destinataria
 del precetto, della proposizione "A seguito dell'udienza, il giudice,
 se  ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al
 pubblico  ministero,  fissando  il  termine  indispensabile  per   il
 compimento  di  esse",  il  secondo  laddove  non sancisce l'identica
 obbligatorieta' dell'avocazione delle indagini preliminari  da  parte
 della  p.g.  c/o  la corte d'appello di cui al primo comma cit. norma
 quando, a seguito della comunicazione prevista dall'art.  409,  terzo
 comma,  sia  stata  constatata,  da  parte  el detto p.g., l'inerzia-
 inottemperanza del p.m. di grado inferiore ai dettami  dell'ordinanza
 del  g.i.p.  ex  art.  409,  quarto  comma,  il  tutto  in  manifesta
 violazione  degli  artt.  2,  3,  97  e  101,  secondo  comma,  della
 Costituzione per le specifiche causali di cui in motivazione;
    Dispone  altresi' la sospensione del giudizio in corso, essendo le
 riferite  questioni  sollevabili  d'ufficio  e   non   manifestamente
 infondate, rilevanti nel presente giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza di
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle
 parti in  causa  (persone  assoggettate  alle  indagini  preliminari,
 difensore  d'ufficio  delle  medesime avv. Paolo Brunetti del Foro di
 Ancona, persone offese dal reato e loro  difensore  di  fiducia  avv.
 Fabio  Pantolini  del  Foro  di  Ancona)  ed  al  p.m.  nonche'  alla
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  anche  alla
 Presidenza delle due Camere del Parlamento.
      Ancona, addi' 31 dicembre 1990
           Il giudice per le indagini preliminari: DI MARCO

 91C0630