P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale, non potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, del nuovo c.p.p., il primo nella parte in cui non prevede alcun specifico meccanismo procedurale sostitutivo dell'inerzia- inottemperanza globale e parziale del p.m. a fronte dell'ordinanza del g.i.p. che dispone ex art. 409, n. 4, ulteriori indagini preliminari e nella parte in cui non sembra evidenziare la natura agente ed imperativa, nei confronti dell'a.g. requirente destinataria del precetto, della proposizione "A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse", il secondo laddove non sancisce l'identica obbligatorieta' dell'avocazione delle indagini preliminari da parte della p.g. c/o la corte d'appello di cui al primo comma cit. norma quando, a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409, terzo comma, sia stata constatata, da parte el detto p.g., l'inerzia- inottemperanza del p.m. di grado inferiore ai dettami dell'ordinanza del g.i.p. ex art. 409, quarto comma, il tutto in manifesta violazione degli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione per le specifiche causali di cui in motivazione; Dispone altresi' la sospensione del giudizio in corso, essendo le riferite questioni sollevabili d'ufficio e non manifestamente infondate, rilevanti nel presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa (persone assoggettate alle indagini preliminari, difensore d'ufficio delle medesime avv. Paolo Brunetti del Foro di Ancona, persone offese dal reato e loro difensore di fiducia avv. Fabio Pantolini del Foro di Ancona) ed al p.m. nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 31 dicembre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: DI MARCO 91C0630