P. Q. M.
    Visto   l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e  l'art.  23  della  legge  11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, con rifeimento
 all'art.  3,  primo  comma,  della  Costituzione,  la  questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, primo comma, della legge 8
 marzo  1968,  n.  152,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che   la
 retribuzione degli ultimi dodici mesi sia proporzionalmente aumentata
 sulla base degli anni di servizio, qualora superiori siano i compensi
 erogati   mensilmente  nel  corso  del  rapporto  per  effetto  della
 prestazione  di  un maggior orario di lavoro rispetto all'ultimo anno
 riguardato dalla norma predetta;
    Sospende il giudizio;
    Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  venga
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente  della  Camera
 dei deputati.
      Genova, addi' 6 marzo 1991
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 91C0634