P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con rifeimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede che la retribuzione degli ultimi dodici mesi sia proporzionalmente aumentata sulla base degli anni di servizio, qualora superiori siano i compensi erogati mensilmente nel corso del rapporto per effetto della prestazione di un maggior orario di lavoro rispetto all'ultimo anno riguardato dalla norma predetta; Sospende il giudizio; Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Genova, addi' 6 marzo 1991 Il pretore: (firma illeggibile) 91C0634