IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Sulle  eccezioni  sollevate  dal difensore del responsabile civile
 societa' "Ticino assicurazioni" S.p.a., sentiti il p.m.  e  le  altre
 parti; il tribunale osserva;
    Per  il  combinato  disposto  degli  artt.  241  e  242,  lett. a)
 disposizioni attuazione del  nuovo  codice  di  procedura  penale  si
 applicano  le  norme  di tale codice se non vi e' stata contestazione
 del fatto all'imputato da parte dell'autorita' giudiziaria  e  quando
 non  e'  stato compiuto un atto di istenzione di cui era obbligatorio
 il deposito: condizioni entrambe che non ricorrono nel caso concreto,
 sicche' si e' correttamente proceduto al giudizio  secondo  la  nuova
 normativa.
    L'art.  83  del  c.p.p.  non  prevede l'osservanza di un termine a
 comparire per  la  citazione  a  giudizio  del  responsabile  civile,
 sicche'  si  appalesa  contraddizione  con il diritto alla sua difesa
 gia' in relazione all'art. 178, lett. c), del c.p.p. che  prevede  un
 regime   di   nullita'   di   ordine   generale  per  la  menomazione
 dell'intervento, assistenza e rappresentanza di tutte le  parti  pri-
 vate.
    La  mancata  previsione  di  un  termine  a  comparire  si pone in
 violazione dell'art. 24  della  Costituzione  poiche'  la  difesa  e'
 diritto  inviolabile  in ogni stato e grado del procedimento, nonche'
 in violazione dell'art. 3 della stessa Carta  costituzionale  per  la
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto alla disciplina
 dettata per l'imputato e la persona offesa, che prevede all'art. 429,
 terzo e quarto  comma,  il  termine  non  inferiore  a  venti  giorni
 intercorrente  tra  la  data di notifica del decreto e quella fissata
 per il giudizio.
    Per  analogia  con  la posizione difensiva dell'imputato lo stesso
 termine  non  previsto  espressamente  puo'  valere  anche   per   il
 responsabile  civile,  utilizzando  eventualmente i meccanismi di cui
 all'art.  465  del  c.p.p.,  sicche'  e'  fondata  la  questione   di
 illegittimita'  costituzionale dell'art. 83 del c.p.p. nella parte in
 cui non prevede il termine di venti giorni previsto in  via  generale
 per tutte le altre parti private dall'art. 429, terzo e quarto comma,
 del c.p.p.
    La  questione  e' rilevante nel presente procedimento in quanto il
 decreto di citazione del responsabile civile e' stato  notificato  il
 giorno  11  giugno  1990,  cioe' a meno di venti giorni dalla udienza
 odierna.