PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  66,  primo  comma,  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.   602
 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata
 dalla Commissione tributaria di primo grado di Urbino con l'ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                         Il redattore: GRANATA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0651