Visto gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, del terzo comma dell'art. 444 del c.p.c.; Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Fermo, addi' 18 marzo 1991 Il pretore: IACOVACCI Il dirigente la cancelleria: (firma illeggibile) 91C0664