Visto gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto
 con  gli  artt.  3,  24  e  25  della  Costituzione,  del terzo comma
 dell'art. 444 del c.p.c.;
    Dispone la sospensione del processo e la trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone  che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente
 del Consiglio dei Ministri, e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
      Fermo, addi' 18 marzo 1991
                         Il pretore: IACOVACCI
                      Il dirigente la cancelleria: (firma illeggibile)
 91C0664