P. Q. M. Letto l'art. 121, secondo comma, del nuovo c.p.p.; Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata d'ufficio e rilevante nel corrente giudizio, degli artt. 409, n. 4), e 412, secondo comma, del nuovo c.p.p., il primo nella parte in cui non contempla alcuna specifica conseguenza procedurale nell'ipotesi di inottemperanza inadempimento da parte del p.m. di prima istanza all'ordinanza del g.i.p. che indica ulteriori indagini preliminari ritenute necessarie fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, il secondo nella parte in cui non prevede l'obbligatoria avocazione delle indagini preliminari (come al primo comma citata norma), a fronte della sopradetta constatata inerzia procedurale del p.m. di grado inferiore, da parte della p.g. c/o la corte d'appello, a seguito della comunicazione dell'ordinanza ex art. 409, terzo comma, il tutto in violazione degli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112, della Costituzione per le specifiche causali di cui in narrativa; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il corrente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al p.m. nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 4 febbraio 1991 Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO 91C0668