P. Q. M.
    Letto l'art. 121, secondo comma, del nuovo c.p.p.;
    Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,  n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   la   non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  sollevata  d'ufficio  e  rilevante  nel
 corrente  giudizio, degli artt. 409, n. 4), e 412, secondo comma, del
 nuovo c.p.p., il primo  nella  parte  in  cui  non  contempla  alcuna
 specifica  conseguenza  procedurale  nell'ipotesi  di  inottemperanza
 inadempimento da parte del p.m. di prima  istanza  all'ordinanza  del
 g.i.p.  che indica ulteriori indagini preliminari ritenute necessarie
 fissando il termine indispensabile per  il  compimento  di  esse,  il
 secondo  nella  parte  in  cui  non prevede l'obbligatoria avocazione
 delle indagini preliminari (come al  primo  comma  citata  norma),  a
 fronte  della  sopradetta  constatata inerzia procedurale del p.m. di
 grado inferiore, da parte  della  p.g.  c/o  la  corte  d'appello,  a
 seguito  della comunicazione dell'ordinanza ex art. 409, terzo comma,
 il tutto in violazione degli artt. 2, 3, 97, 101,  secondo  comma,  e
 112,   della  Costituzione  per  le  specifiche  causali  di  cui  in
 narrativa;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il corrente giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al p.m. nonche' alla Presidenza del
 Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza  delle  due
 Camere del Parlamento.
      Ancona, addi' 4 febbraio 1991
           Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

 91C0668