P. Q. M.
    Solleva, nel giudizio promosso  da  De  Luca  Nicoletta,  come  in
 epigrafe,  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1
 della legge 5 agosto 1988, n.  341,  nella  parte  in  cui  riconosce
 l'elettorato   passivo   ai   docenti   universitari  in  aspettativa
 obbligatoria per la formazione delle commissioni giudicatrici  per  i
 giudizi  di idoneita' a professore associato, in relazione agli artt.
 3,  24,  102,  104,  primo  comma,  e  108,  secondo   comma,   della
 Costituzione;
    Dispone  che, a cura ella segreteria della sezione, gli atti siano
 trasmessi alla Corte  costituzionale  e  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti in giudizio e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Roma dal tribunale amministrativo regionale del
 Lazio, sezione prima, nella camera di consiglio del 21 novembre 1990.
                      Il presidente f.f.: BIANCHI
    Il consigliere: BORIONI
                                    Il consigliere estensore: RESTAINO
 91C0682