P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione e per manifesta illogicita'; Dispone la sospensione del presente procedimento penale e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Catania, addi' 6 marzo 1991 Il presidente aggiunto: CACCIATORE 91C0683