P. Q. M.
    Visto l'art. 23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  11,  terzo  comma, del c.p.p. in relazione
 all'art. 3 della Costituzione e per manifesta illogicita';
    Dispone  la  sospensione  del  presente  procedimento   penale   e
 l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa, al p.m., nonche'  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
      Catania, addi' 6 marzo 1991
                  Il presidente aggiunto: CACCIATORE

 91C0683