P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 1 della legge 27 luglio 1966, n. 607, nei termini di cui in motivazione, in relazione agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione; Ordina che, a cura della cancelleria, gli atti, previ gli incumbenti di legge, vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente provvedimento venga notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e comuncato alla Camera dei deputati e al Senato. Ispica, addi' 16 aprile 1991 Il pretore: RIZZA 91C0705