P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   la   non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' Costituzionale dell'art. 1 della legge 27  luglio  1966,
 n.  607, nei termini di cui in motivazione, in relazione agli artt. 3
 e 42, terzo comma, della Costituzione;
    Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  gli  atti,  previ  gli
 incumbenti  di  legge,  vengano  immediatamente  trasmessi alla Corte
 costituzionale e che il presente provvedimento  venga  notificato  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e comuncato alla Camera dei
 deputati e al Senato.
      Ispica, addi' 16 aprile 1991
                           Il pretore: RIZZA

 91C0705