P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
 legittimita' costituzionale dell'art. 244,  ultimo  comma,  del  cod.
 civ. cosi' come sopra proposte;
    Sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla
 Corte  costituzionale,  previa  notifica  della presente ordinanza, a
 cura della  cancelleria,  ai  ricorrenti,  al  procuratore  generale,
 nonche'  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Lecce, addi' 15 marzo 1991
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                                      L'estensore: (firma illeggibile)
 91C0708