P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, del cod. civ. cosi' come sopra proposte; Sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, previa notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai ricorrenti, al procuratore generale, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Lecce, addi' 15 marzo 1991 Il presidente: (firma illeggibile) L'estensore: (firma illeggibile) 91C0708