P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' Costituzionale dell'art. 291, comma 1- bis, del c.p.p. in relazione agli artt. 3/1 e 2, 31/2, 24/2, e 101 della Costituzione e dell'art. 391, terzo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 76 e 24/2/ della Costituzione, questione che solleva di ufficio, e dichiara altresi' le stesse rilevanti per il procedimento in corso relativo a Di Benedetto Felice nato a Napoli il 18 maggio 1978, procedimento n. 561/91 g.i.p.; Ordina sospendersi il detto procedimento; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Napoli l'8 aprile 1991. Il presidente: GIANNINO 91C0711