P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara    non   manifestamente   infondata   la   questione   di
 illegittimita' Costituzionale dell'art. 291, comma 1- bis, del c.p.p.
 in relazione agli artt. 3/1 e 2, 31/2, 24/2, e 101 della Costituzione
 e dell'art. 391, terzo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 76 e
 24/2/  della  Costituzione,  questione  che  solleva  di  ufficio,  e
 dichiara  altresi'  le  stesse rilevanti per il procedimento in corso
 relativo a Di Benedetto Felice nato  a  Napoli  il  18  maggio  1978,
 procedimento n. 561/91 g.i.p.;
    Ordina sospendersi il detto procedimento;
    Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
     Cosi' deciso in Napoli l'8 aprile 1991.
                        Il presidente: GIANNINO

 91C0711