P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale   dell'art.   304,   del   c.p.p.,   con
 riferimento agli artt. 76, 77 e 13 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti  del  presente
 procedimento  alla  Corte  costituzionale  e  sospende  il   presente
 giudizio  (appello  ai  sensi dell'art. 310 del c.p.p., del difensore
 degli imputati Amato Antonino,  Amato  Carmelo,  Morabito  Roberto  e
 Nicoloso  Roberto  contro l'ordinanza della locale Corte d'assise, n.
 1/1991 del 25 febbraio 1991, di sospensione dei  termini  massimi  di
 custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, terzo comma, del c.p.p.);
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
 comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Bologna, addi' 18 marzo 1991
                         Il presidente: CORNIA
                                         I giudici: ROMEO - GIOVAGNOLI
 91C0712