P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304, del c.p.p., con riferimento agli artt. 76, 77 e 13 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio (appello ai sensi dell'art. 310 del c.p.p., del difensore degli imputati Amato Antonino, Amato Carmelo, Morabito Roberto e Nicoloso Roberto contro l'ordinanza della locale Corte d'assise, n. 1/1991 del 25 febbraio 1991, di sospensione dei termini massimi di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, terzo comma, del c.p.p.); Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, addi' 18 marzo 1991 Il presidente: CORNIA I giudici: ROMEO - GIOVAGNOLI 91C0712