P. Q. M.
     Solleva  d'ufficio  questione  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  31,  ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e,
 per quanto occorrer possa, dell'art. 10, sesto comma, della legge  11
 marzo 1988, n. 67, in relazione ai principi costituzionali in materia
 di  prelievo  fiscale  e  capacita'  contributiva  e, in particolare,
 dell'art. 53 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  ed
 ordina  che  copia  della  presente  ordinanza  venga  notificata  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento;
    Dispone la sospensione del giudizio in corso come per legge.
      Ravenna, addi' 18 aprile 1991
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0733