P. Q. M. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e, per quanto occorrer possa, dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione ai principi costituzionali in materia di prelievo fiscale e capacita' contributiva e, in particolare, dell'art. 53 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che copia della presente ordinanza venga notificata ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Dispone la sospensione del giudizio in corso come per legge. Ravenna, addi' 18 aprile 1991 Il presidente: (firma illeggibile) 91C0733