P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 2 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio "non manifestamente infondata", la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, in quanto detta norma consente soltanto al rappresentante dell'ufficio tributario e non anche al contribuente e/o al suo difensore di "rimanere presente alla votazione" e quindi di presenziare alla camera di consiglio della commissione tributaria, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Sospende il procedimento in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle ricorrenti e all'ufficio registro di Verbania e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, addi' 3 aprile 1991 Il presidente: PISCITELLO 91C0735