P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della  legge  2  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara,  d'ufficio  "non manifestamente infondata", la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del  r.d.
 8  luglio  1937,  n. 1516, in quanto detta norma consente soltanto al
 rappresentante dell'ufficio tributario e non  anche  al  contribuente
 e/o  al  suo difensore di "rimanere presente alla votazione" e quindi
 di presenziare alla camera di consiglio della commissione tributaria,
 in  relazione  all'art.  3,  primo  comma,   della   Costituzione   e
 "rilevante" per quanto in motivazione;
    Sospende   il   procedimento   in   corso   e  ordina  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza  venga
 notificata  alle  ricorrenti  e all'ufficio registro di Verbania e al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Verbania, addi' 3 aprile 1991
                       Il presidente: PISCITELLO

 91C0735