P. Q. M.
    Visti  l'art.  134  della Costituzione, l'art. 1 della della legge
 costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 44, ultimo comma, della legge
 n. 313/1968 per la parte in  cui  nega  alla  vedova  il  trattamento
 pensionistico  di guerra se il matrimonio e' durato meno di un anno e
 non sia nata prole, per contrasto con gli artt.  3,  29  e  31  della
 Costituzione;
    Dichiara la sospensione del presente giudizio;
    Dispone  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
 trasmessa, col fascicolo di causa, alla Corte costituzionale;
    Dispone  altresi'  che,  a  cura  della  segreteria,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  al  procuratore  generale della Corte dei
 conti, al difensore della ricorrente e al  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati
 e al Presidente del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 1990
 e del 22 novembre 1990.
                        Il presidente: SANTORO

 91C0739