P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 97, primo comma, del c.p.p., nella parte in cui consente che, allo scopo di celebrare il dibattimento e al di fuori di condizioni di particolare urgenza per l'acquisizione della prova, l'imputato, rimasto privo del difensore di fiducia, che aderisca all'astensione dalle udienze proclamate dagli avvocati e procuratori del foro locale, sia assistito da un difensore di fiducia; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cremona, addi' 9 gennaio 1991 Il pretore: NUZZO 91C0754