P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata,  in  relazione
 all'art.  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 97, primo  comma,  del  c.p.p.,
 nella  parte  in  cui  consente  che,  allo  scopo  di  celebrare  il
 dibattimento e al di fuori di condizioni di particolare  urgenza  per
 l'acquisizione  della  prova, l'imputato, rimasto privo del difensore
 di fiducia, che  aderisca  all'astensione  dalle  udienze  proclamate
 dagli  avvocati  e  procuratori  del foro locale, sia assistito da un
 difensore di fiducia;
    Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Cremona, addi' 9 gennaio 1991
                           Il pretore: NUZZO

 91C0754