P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 21, secondo, terzo e quarto comma, e 50, secondo comma, del r.d.-l. 30 dicembre 1923, n. 3267, in relazione al combinato disposto degli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la relativa decisione; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cagliari, addi' 8 febbraio 1991 Il presidente: ANDRIA Il cancelliere: MELIS 91C0788