P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 21, secondo, terzo e quarto comma, e 50,
 secondo comma, del r.d.-l. 30 dicembre 1923, n. 3267, in relazione al
 combinato disposto degli artt. 24, primo comma, e 102,  primo  comma,
 della Costituzione;
    Sospende  il  giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale per la relativa decisione;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato  della  Repubblica
 ed al Presidente della Camera dei deputati.
      Cagliari, addi' 8 febbraio 1991
                         Il presidente: ANDRIA
                                                 Il cancelliere: MELIS
 91C0788