PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di  legittimita'
 costituzionale  degli artt. 409, quarto comma, e 412, primo e secondo
 comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli
 artt. 2, 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le  indagini
 preliminari   presso  il  Tribunale  di  Ancona  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0798