PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  4,  primo  comma,  n.  7,  del
 decreto-legge  10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della
 evasione in materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto  e
 per  agevolare  la definizione delle pendenze in materia tributaria),
 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n.  516,  gia'
 dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  con  sentenza  n. 35 del
 1991, nella parte  in  cui  non  prevede  che  la  dissimulazione  di
 componenti  positivi  o  la  simulazione  di  componenti negativi del
 reddito debba concretarsi in forme artificiose,  questione  sollevata
 dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0799