PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe; dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, dell'art. 418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal medesimo giudice con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0802