PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara   manifestamente   inammissibile   la   questione    di
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 2, 3, 97 e
 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 419, quinto e sesto
 comma, del codice di procedura penale, sollevata dal giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso il tribunale di Ancona con le ordinanze
 indicate in epigrafe;
      dichiara manifestamente infondata la questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  ai  suindicati parametri, dell'art.
 418, primo comma, del  codice  di  procedura  penale,  sollevata  dal
 medesimo giudice con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                       Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0802