P. Q. M. Sentite le richieste delle parti che hanno concluso come da verbale; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, come sostituito dall'art. 1, n. 1, legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova, se in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentite il giudizio di cui al medesimo art. 2, primo comma, in relazione agli art. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata; Ordina la trasmissine degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone inoltre che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 13 maggio 1991 Il presidente estensore: FABRETTI Depositata in cancelleria il 17 maggio 1991. Il collaboratore di cancelleria: LAVEZZO La presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' stata notificata al condannato il 4 giugno 1991, al Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 1991 e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato del Repubblica il 24 maggio 1991 e 27 maggio 1991. Il collaboratore di cancelleria: DE FILIPPIS 91C0804