P. Q. M.
    Sentite le richieste  delle  parti  che  hanno  concluso  come  da
 verbale;
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953, n. 87 solleva la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  29 aprile 1983, n. 167, come sostituito dall'art. 1, n.
 1, legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte  in  cui  non  prevede
 che,  anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena
 o  per  custodia  cautelare,  il  condannato  possa  essere   ammesso
 all'affidamento  in  prova,  se  in  presenza delle altre condizioni,
 abbia serbato un comportamento tale da consentite il giudizio di  cui
 al medesimo art. 2, primo comma, in relazione agli art. 3 e 27, terzo
 comma,  della  Costituzione, ritenendo tale questione rilevante e non
 manifestamente infondata;
    Ordina la trasmissine  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 sospende il giudizio in corso;
    Dispone  inoltre  che,  a  cura  della  Cancelleria,  la  presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 13 maggio 1991
                   Il presidente estensore: FABRETTI
    Depositata in cancelleria il 17 maggio 1991.
                              Il collaboratore di cancelleria: LAVEZZO
    La  presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, e' stata notificata al condannato il 4 giugno  1991,  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 1991 e comunicata
 al Presidente della Camera dei Deputati e al  Presidente  del  Senato
 del Repubblica il 24 maggio 1991 e 27 maggio 1991.
                          Il collaboratore di cancelleria: DE FILIPPIS
 91C0804