P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della  l.c.  n.  1/1948  e  23  della  legge  n.
 87/1953;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale,  per  contrarieta'  all'art.  3  della  Costituzione,
 dell'art. 3, primo comma, n. 25, della legge n. 73/1990  e  dell'art.
 3,  primo comma, n. 25, del d.P.R. n. 75/1990 nella parte in cui tali
 norme  escludono dall'amnistia il reato di violenza privata aggravato
 dal numero delle persone, ove sia impedito il transito  di  un  luogo
 privato, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina   che   a  cura  della  cancelleria  questa  ordinanza  sia
 notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Reggio Emilia, addi' 30 novembre 1990
                         Il presidente: MARANI
   Il giudice est.: TERRANOVA
                                                Il cancelliere: CAFASI
 91C0809