P. Q. M. Visti gli artt. 1 della l.c. n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrarieta' all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, n. 25, della legge n. 73/1990 e dell'art. 3, primo comma, n. 25, del d.P.R. n. 75/1990 nella parte in cui tali norme escludono dall'amnistia il reato di violenza privata aggravato dal numero delle persone, ove sia impedito il transito di un luogo privato, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Emilia, addi' 30 novembre 1990 Il presidente: MARANI Il giudice est.: TERRANOVA Il cancelliere: CAFASI 91C0809