IL PRETORE
    Vista l'istanza della difesa, sentito il p.m.
                             O S S E R V A
     L'art.  491  del  c.p.p. prevede che "le questioni concernenti la
 competenza per territorio.. .. .. sono precluse se non sono  proposte
 subito   dopo  compiuto  per  la  prima  volta  l'accertamento  della
 costituzione delle parti e sono decise immediatamente".
    Nel rispetto di questa normativa e' stata eccepita  da  parte  del
 difensore  dell'imputato la questione di incompetenza territoriale in
 quanto i fatti  descritti  nel  capo  d'imputazione  avrebbero  avuto
 inizio  in  Milano. Risultando ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del
 c.p.p. il reato permanente di competenza del giudice del luogo in cui
 ha avuto inizio la consumazione, sarebbe  competente  nella  presente
 fattispecie quello di Milano.
    Qualora  si  procedesse  alla  decisione immediata della questione
 proposta, essa sarebbe respinta non potendo trarsi alcun elemento  se
 non dalla dichiarazione dell'imputato.
    D'altro  canto  l'effettivo  accertamento della circostanza de qua
 presupporrebbe  l'apertura  del  dibattimento   che   a   sua   volta
 risulterebbe in contrasto con la previsione della decisione immediata
 ex art. 491 del c.p.p.
    Il  pretore  ritiene pertanto fondata la richiesta formulata dalla
 difesa concernente la sospensione  del  giudizio  e  la  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte costituzionale, ritenendo non manifestamente
 infondata  e  rilevante  la  denuncia  di  incostituzionalita'  della
 normativa  ex  art. 491 del c.p.p. per contrasto con l'art. 25, primo
 comma, della Costituzione.
    In  particolare  pare  rilevante  in  quanto  la  problematica  e'
 decisiva   perche'   idonea   a   far  si  che,  secondo  il  dettato
 costituzionale, a  giudicare  il  fatto  contestato  sia  il  giudice
 preventivamente  competente  che  nel  caso pare ben probabile essere
 quello di altro territorio (Milano).
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  pare  sufficiente   il
 confronto  fra  la  normativa  in questione e il citato art. 25 della
 Costituzione.
    In  buona  sostanza:  in presenza di una eccezione di incompetenza
 territoriale, tempestivamente proposta, il giudice non e' in grado di
 accertare (nell'ipotesi di reato  permanente)  l'effettivo  luogo  di
 inizio  della  consumazione  del  reato  se  non  con  l'apertura del
 dibattimento e l'espletamento delle prove, e cio' non  e'  consentito
 stante  l'imposizione  di una decisione immeditata ex art. 491, primo
 comma, del c.p.p. Ne' e' possibile risolvere il problema ex  art.  23
 del  c.p.p.  giacche'  dal combinato disposto dagli artt. 21 e 23 del
 c.p.p. si desume come la dichiarazione di incompetenza  in  corso  di
 dibattimento  sia riferibile alla sola incompetenza per materia e non
 anche a quella per territorio.
    D'altro canto lo stesso art. 439 del v.c.p.p.  richiedeva  che  la
 questione  di  incompetenza  territoriale  dovesse  venire, a pena di
 decadenza, proposta e trattata subito  dopo  compiute  per  la  prima
 volta  le  formalita'  di  apertura  del  dibattimento  "salvo che la
 possibilita' di proporla sorga soltanto nel  corso  del  dibattimento
 medesimo".
    Ad    ulteriore    conferma    della    probabile   illegittimita'
 costituzionale dell'art. 491 del c.p.p. sta anche il rilievo  secondo
 cui  caratteristica del nuovo codice e' che la formazione della prova
 debba avvenire nel dibattimento.
    Il ritenere preclusivo l'inizio di  esso  al  fine  di  dichiarare
 l'incompetenza  territoriale  appare  non giustificatamente limitante
 rispetto alle norme costituzionali,  e  cio'  a  maggior  ragione  in
 considerazione  del  previsto  obbligo  di  decisione immediata della
 eccezione.
    Cosi' posta, la questione  pare  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.