IL PRETORE Vista l'istanza della difesa, sentito il p.m. O S S E R V A L'art. 491 del c.p.p. prevede che "le questioni concernenti la competenza per territorio.. .. .. sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente". Nel rispetto di questa normativa e' stata eccepita da parte del difensore dell'imputato la questione di incompetenza territoriale in quanto i fatti descritti nel capo d'imputazione avrebbero avuto inizio in Milano. Risultando ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del c.p.p. il reato permanente di competenza del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, sarebbe competente nella presente fattispecie quello di Milano. Qualora si procedesse alla decisione immediata della questione proposta, essa sarebbe respinta non potendo trarsi alcun elemento se non dalla dichiarazione dell'imputato. D'altro canto l'effettivo accertamento della circostanza de qua presupporrebbe l'apertura del dibattimento che a sua volta risulterebbe in contrasto con la previsione della decisione immediata ex art. 491 del c.p.p. Il pretore ritiene pertanto fondata la richiesta formulata dalla difesa concernente la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata e rilevante la denuncia di incostituzionalita' della normativa ex art. 491 del c.p.p. per contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione. In particolare pare rilevante in quanto la problematica e' decisiva perche' idonea a far si che, secondo il dettato costituzionale, a giudicare il fatto contestato sia il giudice preventivamente competente che nel caso pare ben probabile essere quello di altro territorio (Milano). Quanto alla non manifesta infondatezza pare sufficiente il confronto fra la normativa in questione e il citato art. 25 della Costituzione. In buona sostanza: in presenza di una eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente proposta, il giudice non e' in grado di accertare (nell'ipotesi di reato permanente) l'effettivo luogo di inizio della consumazione del reato se non con l'apertura del dibattimento e l'espletamento delle prove, e cio' non e' consentito stante l'imposizione di una decisione immeditata ex art. 491, primo comma, del c.p.p. Ne' e' possibile risolvere il problema ex art. 23 del c.p.p. giacche' dal combinato disposto dagli artt. 21 e 23 del c.p.p. si desume come la dichiarazione di incompetenza in corso di dibattimento sia riferibile alla sola incompetenza per materia e non anche a quella per territorio. D'altro canto lo stesso art. 439 del v.c.p.p. richiedeva che la questione di incompetenza territoriale dovesse venire, a pena di decadenza, proposta e trattata subito dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento "salvo che la possibilita' di proporla sorga soltanto nel corso del dibattimento medesimo". Ad ulteriore conferma della probabile illegittimita' costituzionale dell'art. 491 del c.p.p. sta anche il rilievo secondo cui caratteristica del nuovo codice e' che la formazione della prova debba avvenire nel dibattimento. Il ritenere preclusivo l'inizio di esso al fine di dichiarare l'incompetenza territoriale appare non giustificatamente limitante rispetto alle norme costituzionali, e cio' a maggior ragione in considerazione del previsto obbligo di decisione immediata della eccezione. Cosi' posta, la questione pare rilevante e non manifestamente infondata.