P. Q. M. Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1; Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491, primo comma, del c.p.p. per contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone la decisione immediata sull'eccezione di incompetenza territoriale e il divieto di ritornare sulla questione nel corso del dibattimento; Manda alla cancelleria per tutti gli incombenti di rito. Casale Monferrato, addi' 17 aprile 1991 Il vice pretore onorario: CASALONE 91C0816