P. Q. M.
    Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone la trasmissione degli atti alla
 Corte  costituzionale  ritenendo  rilevante  e   non   manifestamente
 infondata  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491,
 primo comma, del c.p.p. per contrasto con  l'art.  25,  primo  comma,
 della  Costituzione, nella parte in cui impone la decisione immediata
 sull'eccezione di incompetenza territoriale e il divieto di ritornare
 sulla questione nel corso del dibattimento;
    Manda alla cancelleria per tutti gli incombenti di rito.
      Casale Monferrato, addi' 17 aprile 1991
                  Il vice pretore onorario: CASALONE

 91C0816