P. Q. M. Dichiara rilevante in giudizio e non manifestamente infondata la questione sulla legittimita' costituzionale degli artt. 5, decimo comma, e 10, ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano n. 13/1977, e 46, decimo comma, della legge provinciale di Bolzano n. 15/1972 per contrasto con l'art. 108, primo comma, della Costituzione; Dichiara sospeso il presente giudizio; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta provinciale di Bolzano e comunicata al presidente del consiglio provinciale di Bolzano. Cosi' deciso in Bolzano, addi' 22 febbraio 1991 Il presidente: (firma illeggibile) Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) Il cancelliere: (firma illeggibile) 91C0824