P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  in giudizio e non manifestamente infondata la
 questione sulla legittimita' costituzionale  degli  artt.  5,  decimo
 comma,  e  10,  ultimo  comma,  della legge provinciale di Bolzano n.
 13/1977, e 46, decimo comma, della legge provinciale  di  Bolzano  n.
 15/1972   per   contrasto   con   l'art.   108,  primo  comma,  della
 Costituzione;
    Dichiara sospeso il presente giudizio;
    Dispone che la presente ordinanza, a cura della  cancelleria,  sia
 notificata   alle  parti  in  causa  e  al  presidente  della  giunta
 provinciale di Bolzano  e  comunicata  al  presidente  del  consiglio
 provinciale di Bolzano.
      Cosi' deciso in Bolzano, addi' 22 febbraio 1991
                  Il presidente: (firma illeggibile)
    Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)
                                   Il cancelliere: (firma illeggibile)
 91C0824