ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 21, ultimo
 comma,  della  legge  24  dicembre  1969,   n.   990   (Assicurazione
 obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
 circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), come modificato dal
 decreto-legge 23 dicembre 1976, n.  857  (Modifica  della  disciplina
 dell'assicurazione    obbligatoria   della   responsabilita'   civile
 derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti),
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39,
 promosso con ordinanza emessa il 19  giugno  1990  dal  Tribunale  di
 Locri  nel  procedimento  civile  vertente tra Librandi Filomena e la
 Compagnia generale di assicurazioni "La Peninsulare" S.p.A. ed  altri
 iscritta  al  n.  219  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  15,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto l'atto di costituzione dell'"Ambra Assicurazioni" S.p.A.;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 giugno 1991 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che  nel  corso  di  un  giudizio  in  cui  una  societa'
 d'assicurazioni,  convenuta  per  il  risarcimento  di  un  danno  da
 sinistro  stradale,  era   stata   posta   in   liquidazione   coatta
 amministrativa,  il  Tribunale  di  Locri,  a fronte dell'eccezione -
 opposta dall'impresa  designata  per  la  liquidazione  del  danno  -
 tendente  a  limitare  il  risarcimento  entro  i  limiti di cui alla
 tabella "A" (allegata alla legge citata), ha sollevato, con ordinanza
 emessa il 19 giugno 1990, questione di  legittimita'  costituzionale,
 in  riferimento  all'art.  3 della Costituzione, dell'art. 21, ultimo
 comma, della legge n. 990 del 1969, come modificato  dalla  legge  26
 febbraio 1977, n. 39;
      che  il  giudice a quo osserva come la norma, nel caso in cui il
 veicolo risulti assicurato con societa' posta in liquidazione  coatta
 amministrativa,  limiti la responsabilita' dell'impresa designata dal
 Ministro dell'industria per la liquidazione dei danni ai massimali di
 cui alla tabella "A" allegata alla legge stessa;
      che, a parere  del  giudice  rimettente,  tali  importi  essendo
 suscettibili  solo  di  periodici provvedimenti di rivalutazione, non
 sarebbero  posti  sufficientemente  al  riparo   dalla   svalutazione
 monetaria  -  contrariamente  a  quanto si verificherebbe per effetto
 della sentenza di questa Corte n. 560 del 1987, nel caso  d'incidente
 causato  da veicolo non identificato - e di conseguenza si verrebbe a
 creare disparita' di trattamento tra le due ipotesi;
      che nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte  si  e'  costituita
 l'"Ambra  Assicurazioni"  S.p.A. nella qualita' di impresa designata,
 chiedendo  la  declaratoria  di  manifesta  infondatezza  sulla  base
 dell'inesistenza  di  un generale principio di adeguamento automatico
 dei massimali;
    Considerato che la medesima questione  e'  gia'  stata  dichiarata
 manifestamente  infondata  da questa Corte, con specifico riferimento
 alla stessa fattispecie di cui all'odierno giudizio a quo e cioe'  in
 tema  di responsabilita' dell'impresa designata alla liquidazione del
 danno per essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa la
 societa' assicuratrice del danneggiante;
      che la congruita', affermata nell'ordinanza di questa  Corte  n.
 319  del  1990,  del  sistema  che affida a periodici provvedimenti -
 fondati  su  ponderazioni  statistiche  dei   valori   monetari   dei
 risarcimenti  -  l'adeguamento  della  tabella  recante  i  minimi di
 garanzia risulta confermata dalla recente legge 9  gennaio  1991,  n.
 20,  che  ha  disciplinato,  richiamandosi  proprio  alla tabella "A"
 allegata alla legge n. 990 del 1969, l'ipotesi d'incidenti  cagionati
 da  veicolo non identificato, di cui alla sentenza di questa Corte n.
 560 del 1987;
      che,  quindi,  tale evenienza risulta ora del tutto assimilata a
 quella oggetto  della  censura  -  con  conseguente  omogeneita'  del
 sistema - e non puo' essere assunta quale tertium comparationis;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;