PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del testo delle norme di
 attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
 penale  (testo  approvato  con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
 271), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 101,  secondo  comma,
 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0840