PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0840