PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise d'appello di Venezia con ordinanza del 22 dicembre 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0848