PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale  dell'art.  566,  secondo  comma,  del
 codice  di  procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli
 artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise  d'appello  di
 Venezia con ordinanza del 22 dicembre 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0848