ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990 dal Pretore di Chieti nella procedura esecutiva promossa da Salvatore Lidia ed altri nei confronti di Febo Luigi ed altro, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Vice Pretore di Chieti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153: "nella parte in cui non prevedono, analogamente all'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed all'art. 545 del codice di procedura civile, la pignorabilita' fino ad un quinto, per ogni credito, delle pensioni erogate dall'INPS, diverse da quella sociale". Considerato, in primo luogo, che il presupposto sul quale il giudice remittente fonda la questione, e' manifestamente errato in quanto nessuna delle norme indicate come tertium comparationis (art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed art. 545 del codice di procedura civile) consente, allo stato, la pignorabilita' delle pensioni per crediti non qualificati; che, nel merito, questione identica e' stata gia' decisa da questa Corte nel senso della infondatezza con sentenza n. 55 del 1991, la quale, dopo aver premesso che il diverso regime della pignorabilita' delle pensioni non incide sul contenuto sostanziale della responsabilita' patrimoniale del debitore, che resta sempre quello disciplinato dall'art. 2740 del codice civile (v. anche sent. n. 580 del 1989), ha affermato che detta disciplina non puo' comunque ritenersi irragionevole "poiche' trova fondamento nella intrinseca diversita' di due situazioni giuridiche (diritto alla retribuzione e diritto alla pensione) che rispondono a principi e finalita' diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione"; che, pertanto, anche la proposta questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.