P. Q. M.
   Letti gli artt. 134 della Costituzione, 23  della  legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante,  nel  giudizio  di  cui  in  epigrafe,  e non
 manifestamente   infondata    la    questione    di    illegittimita'
 costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge
 regionale  Emilia-Romagna  28 novembre 1986, n. 42, in relazione agli
 artt. 25 e 117 della Costituzione italiana;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura  della  cancellaria,  questa  ordinanza  sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  al  Presidente
 della  giunta  regionale  e comunicata ai presidente delle due Camere
 del Parlamento  e  al  presidente  del  consiglio  regionale  Emilia-
 Romagna.
      Reggio Emilia, addi' 13 marzo 1991
                        Il pretore: BASSARELLI
 91C0863