P. Q. M. Letti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante, nel giudizio di cui in epigrafe, e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, in relazione agli artt. 25 e 117 della Costituzione italiana; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancellaria, questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della giunta regionale e comunicata ai presidente delle due Camere del Parlamento e al presidente del consiglio regionale Emilia- Romagna. Reggio Emilia, addi' 13 marzo 1991 Il pretore: BASSARELLI 91C0864