P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   rilevante   per  la  definizione  del  giudizio  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  7,  primo  e  secondo comma, della legge regionale Friuli-
 Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, nonche' dell'art. 2 della legge
 regionale Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  con conseguente sospensione del procedimento nn. 7249
 r.g.n.r. e 4077 del 1991 r.g.g.i.p.;
    Ordina che la presente ordinanza venga, a cura della  cancelleria,
 notificata  al  pubblico  ministero, a Gasparato Celestino nonche' al
 presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia oltreche'
 comunicata al presidente del medesimo consiglio regionale.
      Udine, addi' 4 giugno 1991
                           Il giudice: ROJA
                                                 Il cancelliere: NESCA
 91C0876