P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale Friuli- Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, nonche' dell'art. 2 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento nn. 7249 r.g.n.r. e 4077 del 1991 r.g.g.i.p.; Ordina che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al pubblico ministero, a Gasparato Celestino nonche' al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia oltreche' comunicata al presidente del medesimo consiglio regionale. Udine, addi' 4 giugno 1991 Il giudice: ROJA Il cancelliere: NESCA 91C0876